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ORDINANZA NR 4/2011

ORDINANZA NR 4 DEL 13.06.2011 - RIVOLTA ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI – PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI ALL’ART. 29 – 31 – 33 DEL CODICE DELLA STRADA (D.L. 30.04.1992 N. 285), PER ESECUZIONE DI ATTIVITÀ SU AREE PRIVATE RELATIVAMENTE A: SFALCIO, PULITURA E TAGLIO ERBA, REGOLAZIONE E SAGOMATURA, DA ESEGUIRSI IN PARTICOLARE SU SIEPI, ALBERATURE, AREE, TERRENI, GIARDINI E SCARPATE PROSPICIENTI AREE E VIABILITÀ PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO; OPERE DI ESCAVAZIONE, PROFILATURA, RICALATURA, SPURGO E PULIZIA SU FOSSI E/O CANALI DI SCOLO.

IL SINDACO

 

CONSIDERATA la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

 

RITENUTO che nell’ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell’ambiente;

 

CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all’interno che all’esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell’erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

 

ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

 

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l’incolumità pubblica;

 

RITENUTI sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

 

VISTI  gli artt. 29 e ss. del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO il D.lgs. 152/06 s.m.i.;

 

VISTO l’art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

 

O R D I N A

 

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio:

 

1.                  taglio della vegetazione incolta;

2.      taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti  spazi e aree pubbliche ;

3.      taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

  1. non lasciare in deposito sui terreni carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, ovvero divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo;
  2. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
  3. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza  ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

 

AVVERTE

 

CHE in caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall’articolo 29 e dall’articolo 211 del Codice della Strada, dell’articolo 7/bis D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m. mediante le procedure di cui alla L. 24.11.1981 n.689, articolo 16, nonché all’attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

 

CHE i predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dall’affissione della presente, con avvertenza che in caso di inosservanza delle citate prescrizioni, la Forza Pubblica procederà alla contestazione nei modi di legge dei processi verbali di violazione ed all’applicazione delle menzionate sanzioni;

 

DISPONE

 

che la presente Ordinanza  venga:

  1. pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
  2. affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

 

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell’osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

 

Dalla sede municipale 13.06.2011

IL SINDACO

(Dott. Antonio Orrico)

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